A partire dal 2016 anche in Italia le coppie dello stesso sesso possono vedere riconosciuta la loro relazione di carattere amoroso attraverso l’unione civile.
Entrando nello specifico, si tratta di un istituto introdotto nel nostro ordinamento con la legge Cirinnà (L. 20/05/2016 n. 76/2016), al fine di garantire il riconoscimento dei propri diritti alle coppie omosessuali.
Al pari delle coppie unite attraverso vincolo matrimoniale, anche le coppie unite in modo civile possono andare in crisi e decidere di separarsi.
In presenza di simili circostanze, risulta lecito chiedersi se la separazione sia uguale al matrimonio.
La risposta a questa domanda è di carattere negativo.
Per quanto riguarda l'unione civile, a differenza del matrimonio, le parti possono direttamente sciogliere la loro unione ("divorzio diretto"), in quanto la legge n. 76/2016, che disciplina tali rapporti, non prevede alcuna fase di separazione né possibilità di pronunciare l'addebito.
Dunque, in Italia, la fase intermedia della separazione non è proprio contemplata e si passa direttamente al divorzio, che ciascun partner ha facoltà di chiedere una volta venuto meno il legame di carattere affettivo.
Per "divorziare" i partner dell'unione civile devono dapprima dichiarare all'ufficiale di stato civile, congiuntamente o disgiuntamente, la "volontà di scioglimento".
Trascorsi tre mesi, durante i quali è ammesso il diritto al ripensamento, i partner possono proporre domanda di divorzio, che avrà come oggetto la regolamentazione di alcuni aspetti, come l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa e la possibilità di riconoscere alla parte economicamente più debole il diritto agli alimenti.
Qualora i partners siano entrambi concordi nel voler sciogliere il vincolo (scioglimento consensuale) essi potranno scegliere tre diverse strade, a seconda delle loro esigenze:
a) Domanda congiunta all’ufficiale di Stato civile del Comune di residenza;
b) Ricorso congiunto al tribunale;
c) Negoziazione assistita da avvocati.
Laddove invece lo scioglimento dell'unione civile fosse voluto soltanto da uno dei partners (per contrarietà dell'altro coniuge o nei casi di irreperibilità) il divorzio, previa manifestazione all'Ufficiale di Stato civile almeno 3 mesi prima, potrà essere chiesto esclusivamente a mezzo ricorso giudiziale presso il Tribunale competente.
Oltre al divorzio vi sono anche altre situazioni che determinano lo scioglimento automatico dell’unione, quali la morte di uno dei partner e la sentenza che accerta il cambio di sesso di una delle parti. Al riguardo in caso di cambio di genere all’interno della coppia, anche se i partner manifestino la volontà di rimanere uniti, il matrimonio verrà sciolto automaticamente.
È importante consultare un avvocato specializzato in diritto di famiglia o un professionista legale locale per comprendere appieno i diritti, i doveri e le procedure relativi alla separazione in un'unione civile.