Studio Legale Chiaranz

Studio Legale Chiaranz

© All rights reserved

Studio Legale Chiaranz

Prestazioni sanitarie: lunghe attese e liste bloccate, cosa fare?

2024-03-13 12:45

Array() no author 83412

prestazioni sanitarie, rimborso, ticket, Asl, intramoenia,

Prestazioni sanitarie: lunghe attese e liste bloccate, cosa fare?

Rimborso delle prestazioni sanitarie in intramoenia a causa di tempi d’attesa troppo lunghi: quando e come ottenerlo.


Liste d’attese lunghissime o addirittura bloccate? È possibile visitarsi privatamente pagando solo il ticket, ma non tutti lo sanno.




Il diritto alla salute è il bene supremo di ogni essere umano, tutelato e protetto nell’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana.



Certo, curarsi è un diritto, ma purtroppo sempre più spesso c’è chi sceglie di non farlo per i costi troppo elevati delle visite e delle prestazioni mediche o per le interminabili liste d’attesa. E questo purtroppo anche nei casi più gravi.




Forse però non tutti sanno che la Legge va incontro al cittadino prevedendo tempi massimi che le aziende sanitarie sono tenute a rispettare, “pena” quanto si dirà a breve.



La disciplina è offerta dal D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124. che regolamenta le liste di attesa, indicando come poter esercitare il proprio diritto ad una prestazione sanitaria nei tempi massimi previsti. In particolare l'art. 3 comma 13 prevede che: "qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato (...) l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda (...) la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket) e l'effettivo costo di quest'ultima".



L’attività libero-professionale intramuraria, nota anche come intramoenia, è la possibilità di chiedere la visita specialistica o l’esame diagnostico in regime “privato”, ma all’interno dell’ospedale pubblico, pagando una tariffa che non è il ticket.




Preliminarmente è opportuno chiarire che il medico prescrittore (che sia di medicina generale-MMG, pediatra di libera scelta-PLS, ecc…) deve obbligatoriamente indicare sul ricettario se si tratta di prima visita (o primo esame) ovvero di accesso successivo, il quesito diagnostico (il quale descrive il problema di salute che motiva la richiesta di effettuare la prestazione sanitaria) e la classe di priorità. Quest’ultima definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. Vi sono quattro classi



- lettera U - prestazioni sanitarie "urgenti" che devono essere erogate entro 72 ore



- lettera B - prestazioni sanitarie da fornire in un tempo "breve", non oltre 10 giorni



- lettera D - prestazioni sanitarie "differibili" - Sono prestazioni di prima diagnosi da erogarsi entro 30 giorni se si tratta di visite ed entro 60 giorni se si tratta di esami diagnostici



- lettera P - visite ed esami "programmabili" non urgenti, da erogare entro 120 giorni.



Se nella ricetta non è indicata la classe di priorità, la richiesta è collocata in classe P (programmabile).



Questo intervallo di tempo deve essere reso pubblico e dovrebbe essere comunicato all’assistito al momento della richiesta.



Se i tempi massimi di attesa superano quelli stabiliti, dunque, si può chiedere che la prestazione venga fornita in intramoenia senza dover pagare il medico come “privato”, ma corrispondendo solo il ticket (ove dovuto). Un diritto che può essere esercitato per tante tipologie di esami e visite specialistiche (ad oggi sono 58 le prestazioni su cui sono state definiti i relativi tempi massimi d’attesa).



La differenza di costo è a carico dell’Azienda Sanitaria locale, e se il cittadino ha diritto all’esenzione dal ticket, non paga nulla e il costo rimane a totale carico dell’Azienda Sanitaria locale.




La richiesta di ricevere la prestazione intramoenia deve essere presentata formalmente, mediante raccomandata a/r o PEC, al Direttore Generale dell'Azienda di riferimento, allegando la ricetta medica e la prescrizione del cup, e riportando:




- i dati personali dell'interessato



- l'accertamento richiesto;



- la prima data disponibile comunicata al momento della prenotazione;



- specificare l'urgenza ed il proprio diritto a conoscere i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l'erogazione;



- l'istanza di usufruire, nel caso d'impossibilità di rispettare i predetti tempi, di attività libero professionali.




E se le liste sono bloccate?



La legge vieta e sanziona espressamente la chiusura o la sospensione delle liste d'attesa e le Regioni devono regolare i casi in cui è ammessa la sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie in quanto legata a motivi tecnici.



Nel caso di liste d'attesa "bloccate" è opportuno segnalare il fatto inviando una comunicazione ufficiale (raccomandata r/r o PEC) alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria e all'Assessorato alla Sanità della Regione, chiedendo lo sblocco delle liste e l'applicazione della sanzione.



Anche in questo caso il decreto dà diritto alla prestazione in intramoenia pagando solo ticket. L’Asl, bloccando le liste, non può garantire il rispetto dei tempi, contravvenendo ai suoi doveri nei confronti del cittadino.




Ma perché non se ne parla?




Il diritto ad accedere alle cure pubbliche in tempi perentori, nonostante sia previsto dalla legge, nella realtà è ancora troppo poco conosciuto e fortemente ostacolato. Tra le cause, vi è sicuramente la scarsa trasparenza delle amministrazioni sui diritti dei cittadini, a cui fa “comodo” prendere tempo e lasciar aspettare. Tale lacuna però penalizza e pregiudica, ancora una volta, i più deboli.





© All rights reserved