Cosa comporta la scelta della comunione legale dei beni? È possibile escludere alcuni beni dalla comunione legale? Cosa significa separazione dei beni? Esistono altri regimi patrimoniali della famiglia?
Il regime patrimoniale della famiglia si riferisce alle norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio, posto che dal matrimonio scaturiscono non solo rapporti personali tra i coniugi (ad es. collaborazione e assistenza) ma anche rapporti patrimoniali, la cui disciplina è contenuta negli artt. 159 e ss. del codice civile.
A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale legale della famiglia è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.): ciò che è acquistato dopo il matrimonio dai coniugi, insieme o disgiuntamente, cade in comunione e si presume che appartenga ad entrambi.
Scegliere la comunione legale dei beni comporta, non solo che marito e moglie, condividano i crediti ma altresì i debiti, per i quali entrambi i coniugi possono essere ritenuti responsabili.
Tale comunione è detta legale in quanto trova applicazione per disposizione del legislatore ed in assenza di una diversa volontà dei coniugi che possono scegliere un regime differente, optando per la separazione dei beni.
La comunione legale dei beni può essere adottata come "regime patrimoniale della famiglia" dai coniugi, dai partner dell’unione civile e anche dai conviventi dopo l’entrata in vigore nel 2016 della cosiddetta Legge Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze.
In particolare, tra le persone dello stesso sesso che abbiano contratto una unione civile (L. 76/2016) si instaura automaticamente la comunione legale dei beni, salvo diversa volontà dei partners, come accade per i coniugi.
Per quanto riguarda i conviventi, questi possono scegliere il regime patrimoniale della comunione legale dei beni stipulando un contratto di convivenza. In mancanza di scelta, ciascuno di essi sarà proprietario esclusivo dei beni acquistati singolarmente durante la convivenza, mentre ai beni acquistati in comune si applicheranno le regole sulla comunione ordinaria di cui agli artt.1100 e ss. del codice civile.
La scelta del regime patrimoniale può essere effettuata al momento della unione ed essere modificata in qualsiasi momento, mediante atto pubblico notarile in presenza di due testimoni.
Per chiarire uno dei dubbi più frequenti, sebbene la comunione legale dei beni rappresenti la comunione di vita di una famiglia, ciò non significa che i partner non abbiano beni personali, anzi.
Non tutti i beni dei partner, infatti, “cadono” in comunione legale.
Il codice civile indica dettagliatamente i beni oggetto della comunione legale (art. 177 c.c.), distinguendoli dai beni personali (art. 179 c.c.) che non cadono in comunione.
Costituiscono oggetto della comunione:
— Gli acquisti compiuti durante il matrimonio dai due coniugi, congiuntamente o disgiuntamente, ad esclusione di quelli che riguardano beni personali;
— Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
— Gli utili ed incrementi di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi.
Una particolare forma di comunione riguarda alcuni tipi di beni (come ad esempio i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio) che rientrano nell’oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa. Tale forma di comunione viene detta comunione de residuo.
Sono consideratati invece “beni personali” ex art. 179 c.c.:
(a) i beni di cui ciascuno era già proprietario prima del matrimonio, dell’unione civile o comunque della scelta del regime patrimoniale della comunione legale;
(b) i beni acquistati successivamente derivanti da donazione, successione o altra liberalità, se non viene specificato che tali beni vengono attribuiti alla comunione;
(c) i beni di uso strettamente personale;
(d) i beni che servono per l’esercizio della professione, ad eccezione di quelli relativi a un’azienda che sia parte della comunione;
(e) i beni ottenuti come risarcimento del danno o le pensioni attinenti la perdita di capacità lavorativa;
(f) i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.
L’amministrazione dei beni della comunione legale spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione (art. 180, co. 1, c.c.). Dunque, ciascun coniuge può disporne se si tratta di atti che rientrano nell’ambito dell’amministrazione ordinaria come, ad esempio, acquistare un ben per la casa, stipulare un contratto di fornitura di un servizio o pagare le spese condominiali.
Spetta invece congiuntamente alla coppia per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per la stipula di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (art. 180, co. 2, c.c.).
Tali atti compiuti senza il necessario consenso dell’altro e da questo non convalidati sono annullabili, se riguardano beni immobili o beni mobili registrati.
Per gli atti compiuti, senza consenso, su beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve ricostituire la comunione nello stato in cui era in precedenza, se ciò non è possibile deve pagare alla comunione l’equivalente del bene oggetto dell’atto (art. 184 c.c.).
La comunione si scioglie per le cause indicate nell’art. 191 c.c.
Tali cause possono riguardare vicende della vita di un coniuge, come la morte o la dichiarazione di assenza, o consistere nella separazione personale o nel divorzio.
Lo scioglimento può conseguire anche alla decisione di mutare il regime patrimoniale della famiglia optando per la separazione dei beni.
Lo scioglimento comporta la divisione della comunione legale che si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo.
Se la coppia opta invece per la separazione dei beni, i partner mantengono distinti i propri patrimoni, conservando la proprietà esclusiva anche in riferimento ai beni acquistati durante la loro vita familiare.
In ogni caso, anche per le coppie che scelgono la separazione dei beni ricordiamo che:
- rimane fermo l'obbligo previsto dalla legge di contribuire alle esigenze della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro;
- in caso di successione, il partner superstite manterrà comunque i diritti successori su tutti i beni dell'altro, in quanto legittimario e successore legittimo. Dunque la scelta della separazione dei beni non incide sui diritti successori che spettano al coniuge o al partner dell'unione civile (non, invece, al convivente di fatto).
Oltre alla comunione legale dei beni e alla separazione dei beni esistono altre forme per modellare il regime patrimoniale della famiglia in considerazione di esigenze specifiche:
- la convenzione matrimoniale consente di modificare il regime della comunione legale dei beni per escludere beni dalla comunione ovvero includere alcuni beni che altrimenti rimarrebbero personali (come, ad esempio, determinati beni acquistati prima del matrimonio);
- il fondo patrimoniale consente di creare un patrimonio separato, distinto da quello personale di ciascun partner, e di vincolarlo al soddisfacimento delle esigenze della famiglia (ad esempio, viene utilizzato per agevolare la concessione di crediti ed evitare esecuzioni sui beni della famiglia da parte di creditori personali di ciascun partner).