Oltre ai trattamenti di natura strettamente previdenziale, l'INPS eroga anche una serie di prestazioni assistenziali e/o a sostegno del reddito: quali sono le principali e in quali occasioni vengono concesse? Le prestazioni assistenziali, benché spesso erogate dagli stessi enti di riferimento, differiscono in maniera piuttosto netta dalle pensioni in senso stretto: mentre le prestazioni previdenziali sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e di fatto finanziate con i contributi delle aziende (pubbliche e private) e degli stessi lavoratori, le prestazioni assistenziali sono provvidenze sociali e/o economiche fornite in particolari situazioni di difficoltà o, in ogni caso, per garantire sostegno a quanti si trovino in peculiari condizioni socio-economiche. Nei trattamenti di invalidità civile, dunque, conta solo la condizione di cittadino invalido, in determinate condizioni economiche. Ma chi può beneficiare delle prestazioni di invalidità civile: - i cittadini italiani e dei paesi dell'Unione europea residenti in Italia; - i cittadini extracomunitari che con Corte cost. 187/2010 hanno diritto alla prestazione di invalidità anche senza la carta di soggiorno. L’invalidità civile viene assegnata su base percentuale. Per tale ragione, le prestazioni economiche, le esclusioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzioni da ticket) e gli altri diritti dipendono dalla percentuale che viene attribuita dalla Commissione Medica competente, come di seguito riassunta: L’indennità di accompagnamento per invalidità civile viene concessa alle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidi totali e sia stata rilevata la condizione di non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore oppure di non essere in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita. Viene erogata, a prescindere dal reddito personale e dall’età, per 12 mensilità e non è reversibile. L’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità sono compatibili e cumulabili. È invece incompatibile con il ricovero in istituto o RSA a totale carico dello Stato o di Enti locali. Nel caso, inoltre, di ricovero ospedaliero superiore ai 30 giorni non viene erogata. Con la Circolare n. 1 del 2-01-2024 l'INPS ha comunicato i nuovi importi relativi alle prestazioni assistenziali e di accompagnamento per l’anno 2024, come di consueto revisionati annualmente sulla base del costo stimato della vita. Per quanto riguarda le novità previste per il 2024, si rileva un lieve aumento negli importi, con un incremento importante (+8,6%) dei limiti reddituali rispetto agli importi previsti per il 2024: - Limite di reddito annuo personale per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti: 19.461,12 € (mentre nel 2023 era 17.920,00€). - Limite di reddito annuo personale per invalidi parziali e minori: 5.725,46 € (nel 2023 era 5.391,88 €). E’ bene sottolineare, però, che alcune prestazioni, come l’indennità di accompagnamento non associate ad alcuna pensione d’invalidità o pensione speciale, sono riconosciute senza alcun limite di reddito. Per chi rispetta i limiti reddituali sopra elencati, l’importo mensile dell’assegno d’invalidità viene, inoltre, così modificato: - Importo mensile per gli invalidi, ciechi parziali e sordi: 333,33 € (nel 2023 era 316,25 €). - Importo mensile per i ciechi assoluti (non ricoverati): 360,48 € (nel 2023 era 342,01 €). - Slegata da qualsiasi limite reddituale è invece l’indennità di accompagnamento, che è stata aumentata a 531,76 € per gli invalidi totali (nel 2023 era 527,16€) e a 978,50 € per i ciechi assoluti (nel 2023 era 959,50 €). Un’ultima novità, infine, prevista dalla Circolare dell’INPS, riguarda la trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. La Circolare, infatti, interviene sul criterio anagrafico di assegnazione dell’assegno sociale, il quale, dopo una certa età, viene erogato dall’INPS in sostituzione dell’assegno d’invalidità. In base a quanto contenuto nel testo, il requisito anagrafico di 67 anni per il diritto all’assegno sociale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Conseguentemente, in occasione della proroga, sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista. L’importo dell’assegno sociale nel 2024 spettante ai beneficiari che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2024 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale, sale così da 507,03 € a 534,41 €. In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni, sarà invece attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti. Cosa fare in caso non venga riconosciuta una prestazione di invalidità civile? In caso il richiedente riceva il verbale di non riconoscimento di una delle prestazioni assistenziali cui lo stesso ritenga di aver diritto, è possibile presentare ricorso. Il ricorso per ATP (Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.), deve essere presentato al Giudice del lavoro del tribunale nel cui circondario risiede l'attore, ai sensi dell'art. 442 c.p.c. A tal fine il ricorrente sarà sottoposto a visita (accertamento tecnico preventivo), cioè a una verifica preventiva delle condizioni sanitarie a sostegno della propria richiesta, effettuata da un consulente tecnico appositamente nominato dal Giudice. All’esito delle Operazioni Peritali il medico redigerà una relazione tecnica che potrà essere omologata dal Giudice con decreto inappellabile. Lo studio legale Chiaranz svolge da anni attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia, collaborando tra l’altro, con numerosi CAF e Patronati dislocati sul territorio ligure.